lunedì 9 novembre 2009

AMBIENTE - Ue: norme per il commercio legale del legno


Per l'effetto serra è più negativa la deforestazione delle emissioni dei trasporti
L'Unione europea è contraria al disboscamento illegale e al commercio illecito di legname: proprio in questi giorni, infatti, è all'esame la proposta della Commissione volta a integrare e rafforzare l'attuale quadro politico della Ue e sostenere le iniziative internazionali per combattere le attività illegali di disboscamento, cioè quando il legname è tagliato, trasformato o commercializzato in violazione delle varie normative nazionali. Il disboscamento illegale minaccia la competitività dell'industria della filiera legale di sfruttamento legale delle foreste sia nei Paesi esportatori che nei Paesi importatori e provoca una significativa riduzione delle entrate dei Governi, minaccia lo Stato di diritto e i principi di governance democratica, ostacola lo sviluppo sostenibile in molti paesi in via di sviluppo e contribuisce probabilmente a finanziare conflitti armati. Sono diverse le ragioni alla base di questo fenomeno ma la principale è l'elevata domanda di legname e lo scarso rigore delle norme intese a impedire il commercio di legname tagliato illegalmente. La deforestazione è responsabile di circa il 20% delle emissioni mondiali di gas serra (più del totale mondiale delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti) e costituisce una delle principali cause della perdita di biodiversitàa livello globale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto che la politica della Ue per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname illegale debba essere rafforzata attraverso un atto normativo, un regolamento che stabilisca gli obblighi per gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno sul mercato comunitario. La proposta è incentrata sulla prima commercializzazione di legname e prodotti del legno (a prescindere dalla loro origine) sul mercato comunitario e fissa gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno su tale mercato: si basa sul principio della dovuta diligenza, che impone agli operatori di mettere in atto un sistema (il sistema della dovuta diligenza) che consente loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Le misure proposte hanno l'obiettivo di funzionare da deterrente, per indurre gli operatori a non commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno senza avere una ragionevole sicurezza della loro provenienza legale e fornendo così un contributo alle iniziative mondiali per contrastare il disboscamento illegale. Inoltre, garantiscono ai consumatori che, acquistando legname e prodotti del legno, non contribuiscono al problema del disboscamento illegale e della commercializzazione del legno così ottenuto.I principi guida del regolamento proposto sono l'efficacia e la chiarezza in termini di obblighi legali. Ulteriori dettagli saranno definiti nelle modalità di applicazione allo scopo di facilitarne l'attuazione, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per determinare la presenza di un rischio elevato o ridotto che siano commercializzati sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Nel definire le modalità di applicazione verranno rispettati i principi della necessità di non gravare gli operatori di oneri inutili, il rispetto di un equilibrio costi-benefici per gli operatori interessati dal presente regolamento, l'esigenza di garantire la necessaria flessibilità nell'applicazione delle modalità di applicazione e di facilitare l'adeguamento ai requisiti del regolamento da parte dei piccoli operatori.

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