lunedì 13 luglio 2009

IMPRESAMIA.IT-FISCO - Deducibilità spese di rappresentanza


Eccezione per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese in fase di start up
La norma (circolare 34/E) fissa nuovi paletti entro cui le spese di rappresentanza si considerano "congrue" rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, quindi, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute. Il quantum delle spese deducibili è calcolato in funzione dell'ammontare dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica dell'impresa, dunque rilevanti ai fini fiscali. Il documento di prassi precisa che qualora l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio resti sotto il limite di congruità, lo scarto non si potrà utilizzare per alzare il tetto e coprire spese negli anni successivi. Fanno eccezione le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese in fase di start up, in cui i ricavi sono pari a zero: in questo caso la deducibilità dei costi potrà essere differita anche all'anno dopo il conseguimento dei primi ricavi.Non sono spese di rappresentanza e, quindi, trovano la deducibilità piena i costi sostenuti nell'ambito di fiere, mostre ed eventi simili, in cui devono essere esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa, oppure in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive d'impresa. Si tratta di manifestazioni particolari, in cui l'impresa partecipa esponendo i propri beni e servizi e in cui s'incontrano compratori e altre persone con forte interesse commerciale. Il documento di prassi puntualizza che queste spese sono interamente deducibili proprio perché direttamente legate a ottenere ricavi. Per questo è da escludere la deducibilità integrale delle spese sostenute per vitto e alloggio dei giornalisti o degli agenti d'impresa, che non sono clienti. Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese organizzatrici dell'evento (fiere, mostre e simili) per l'ospitalità di personalità del settore, di richiamo per la manifestazione (come ad esempio esperti del mondo scientifico, che tengono conferenze nel settore oggetto delle manifestazione), queste possono essere trattate come costi pertinenti all'organizzazione e, quindi, interamente dedotti. Condizione essenziale per la piena deducibilità dei costi è che a sostenerli sia l'impresa organizzatrice e non la società espositrice.

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