lunedì 15 giugno 2009

IMPRESAMIA.IT-CDM - Fitto: non conformi alcune leggi locali (1)


All'esame alcune leggi delle Regioni Liguria, Lazio e Piemonte
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 12 giugno ha impugnato alcune leggi regionali e una provinciale. Infatti, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto (nella foto) sono state indicate come non conformi alla normativa nazionale leggi delle Regioni Liguria, Piemonte, Lazio, Calabria e della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la L.r.n.10 del 9/04/2009 recante: ''Norme in materia di bonifiche di siti contaminati'' della Regione Liguria la legge ''detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati e presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune previsioni che sono difformi dalle norme statali di riferimento contenute nel Codice dell'Ambiente''. A tal proposito, è stato evidenziato che la disciplina dei rifiuti, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione e pertanto le Regioni non possono disciplinare in contrasto con tale normativa. Altra legge ligure da esaminare è la L.r.n.12 del 28/4/2009 recante: “Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”. Tale legge, recante norme in materia sanitaria, eccede dalle competenze regionali in quanto alcune disposizioni che prevedono stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, peraltro senza individuare la relativa copertura finanziaria, per un verso contravvengono a specifici vincoli contenuti nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario stipulato dalla Regione il 6 marzo 2007, e per altro verso ampliano illegittimamente il novero dei destinatari delle procedure di stabilizzazione. Esse contrastano pertanto con il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché con le disposizioni delle leggi finanziarie dello Stato recanti i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia di rientro dallo stato di disavanzo e in materia di stabilizzazione del personale precario, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Contrastano inoltre con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché, risultando prive di copertura finanziaria, con l'art. 81 Cost.
Per quanto riguarda la Regione Lazio, la legge da rivedere è la L.r.n.14 del 16/4/2009 recante: “Disposizioni in materia di personale”. La Regione con il provvedimento in esame, che può essere considerato a tutti gli effetti una "legge di sanatoria", dispone, all'articolo 1, che venga "fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n.25…, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio", facendo salva la posizione economica per il personale in quiescenza. Tale disposizione è stata emanata a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 3108 dell’11/4/2008, che ha dichiarato l'illegittimità del regolamento regionale, che aveva attribuito le qualifiche dirigenziali a circa 475 dipendenti regionali, disponendo il conseguente annullamento degli inquadramenti nella qualifica suddetta. Tale disposizione, contravvenendo al giudicato, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 159/2005, n. 205/2004, n.39/2004, n. 194/2002, n.1/99).
Impugnata anche la L.r.n.11 del 7/4/2009 recante: “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte” della Regione Piemonte. La legge regionale, volta alla valorizzazione del patrimonio linguistico del Piemonte, attribuisce al dialetto piemontese il "valore di lingua piemontese" al fine di parificarla alle lingue minoritarie "occitana, franco-provenzale, francese e walser", e conferisce ad essa il medesimo tipo di tutela. Ciò eccede dalla competenza regionale e viola l'art. 6 Cost. (secondo il quale "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche") nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla l.n. 482/99, che non ricomprende il piemontese tra le lingue ritenute meritevoli di tutela, e dalla giurisprudenza costituzionale che pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela.

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