lunedì 15 giugno 2009

IMPRESAMIA.I-CDM - Fitto: non conformi alcune leggi locali (2)


Incostituzionali una legge della Regione Calabria e della Provincia di Bolzano
All'esame del Cdm di venerdì scorso anche una legge della Regione Calabria e della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la Regione Calabria, da rivedere è la L.r.n.11 del 30/4/2009 recante: “Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”. La Regione Calabria, che versa in una situazione di disavanzi nel settore sanitario per gli anni 2001, 2005 e 2006, 2007 e 2008, con la legge in esame provvede alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all’anno 2008 con l’innalzamento delle aliquote fiscali per l’anno 2009, e alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell’esercizio 2007 con un accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dalla legge stessa. Tale legge è incostituzionale nella parte in cui stabilisce e disciplina unilateralmente interventi per il ripiano del disavanzo senza tener conto dell'avviso già manifestato dai Ministeri interessati nel corso della collaborazione antecedente all'emanazione della legge e che avrebbe dovuto condurre alla stipula del Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali: essa viola pertanto il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.C'è anche una legge provinciale che deve essere rivista, la L.p.n.1 del 9/4/2009 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)”della Provincia di Bolzano. La legge provinciale in esame presenta diversi profili di illegittimità costituzionale sia in materia di contratti pubblici che di gestione dei rifiuti e tutela del suolo, in quanto vengono introdotte rilevanti differenze rispetto alla normativa nazionale di riferimento che è da considerare vincolante anche per le province autonome, anche alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale sulla materia. Inoltre alcune disposizioni in materia di personale provinciale prevedono la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone estranee all’amministrazione senza alcun limite d'età. In ciò, la Provincia eccede dalla sua competenza in quanto legifera in materie quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale che non rientrano tra quelle riservate alla Provincia dallo statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) ed o) della Costituzione in materia di ordinamento civile e previdenza sociale nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, una disposizione stabilisce che, al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino. La disposizione provinciale, nel richiedere come requisito necessario l'appartenenza al gruppo ladino per insegnare o collaborare nelle scuole ladine dell'infanzia, viola non solo le norme di attuazione dello statuto ma si pone anche in contrasto con le stesse disposizioni previste dallo Statuto. In particolare, si pone in contrasto con l'art. 19 che nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole materne nonché con l'art. 89, il quale prevede che i posti delle amministrazioni sono riservati a ciascuno dei tre gruppi linguistici e che tale attribuzione è effettuata gradualmente fino alla copertura dei posti vacanti. Di conseguenza, il requisito di appartenenza al gruppo linguistico ladini, richiesto in maniera specifica, comporta una lesione del principio di non discriminazione sancito non solo a livello costituzionale ma anche a livello comunitario.

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