venerdì 29 maggio 2009

IMPRESAMIA.IT-PMI - IVA: rimborsi, sgravi e semplificazioni digitali



La novità di quest'anno è la cosiddetta IVA per cassa

 PMI - IVA: rimborsi, sgravi e semplificazioni digitali
L'IVA si calcola sul reale valore aggiunto e, quindi, non è una tassa sul reddito delle società. E'soggetta a IVA qualunque cessione di beni (comprese le importazioni) e prestazione di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o arti e professioni. L'articolo 37, comma 15 del decreto legge n. 223/2006 introduce un nuovo regime IVA denominato "regime della franchigia" che svincola dall'imposta tutti quei contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 7mila euro.
Per le imprese che realizzano vendite, la maturazione del debito nei confronti dell'Erario avviene al momento della cessione dei beni o della consegna/spedizione, mentre per le prestazioni di servizi avviene al momento del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, per cessioni di beni o prestazioni di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni si ha la facoltà di emettere fatture con IVA ad esigibilità differita al momento della riscossione, mentre il credito IVA sorgerà nel momento in cui avviene la contabilizzazione di una fattura di acquisto.
Con il Decreto Anticrisi questa soluzione - ormai nota come IVA per cassa - è stata estesa a tutte le aziende che «nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare« un volume d'affari non superiore ai 200mila euro.
Qualora l'IVA a debito risulti essere inferiore all'IVA a credito, la società, in alternativa a computare l'importo in detrazione il mese successivo, potrà richiedere un rimborso infrannuale del credito IVA. La richiesta (semplificata con la Finanziaria 2008) deve essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello della maturazione del credito ed  è possibile per i primi tre trimestri solari, le scadenze sono fissate nella seguente maniera: 1° trimestre al 30 aprile; 2° trimestre al 31 luglio; 3° trimestre al 31 ottobre.
L'istanza di rimborso va presentata compilando l'apposito modulo presente nella sezione modulistica del sito dell'Agenzia delle Entrate. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di compensazione dei crediti.
 Dal 1° settembre 2008, come indicato dalle modifiche dell'articolo 19-bis 1, lettera E, del DPR 633/72, l'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande (spese di vitto e alloggio in trasferta) è interamente detraibile. Per godere di questo beneficio occorre disporre di regolare fattura, emessa contestualmente alle prestazioni stesse, con aliquota al 10%. La fattura andrà annotata nel registro IVA acquisti.  Qualora la cessione di alimentari sia un servizio accessorio a una prestazione principale, in sintonia con il primo comma dell'articolo 12 del decreto IVA, gli alimentari ereditano l'imposta della prestazione principale.
Con la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 14 settembre 2006 (ordinanza che ha contribuito all'innalzamento di un punto percentuale del deficit 2006 e che porterà il Ministro dell'Economia a ridurre la deducibilità dei costi delle auto aziendali dal 50% al 30%) è stata sancita l'incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni che prevedevano la parziale detraibilità dell'IVA sulle autovetture (era presumibile da parte del legislatore un utilizzo promiscuo del bene dal contribuente).
Qualora si proceda ad un acquisto intracomunitario di un'autovettura, al momento dell'immatricolazione diventa necessario allegare copia del modello F24, contenente il numero del telaio dell'autoveicolo, con il quale è stata pagata l'IVA.

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