lunedì 25 maggio 2009

CHE IMPRESA SEI?



Ecco un utile promemoria corredato da documentazione europea 

Che impresa sei?
Dimmi che impresa sei... e ti diremo perché è importante saperlo

Ecco quattro modalità per definire la propria azienda,  secondo il fatturato e il numero dei dipendenti
Le definizioni  a volte  ‘ingabbiano’, ma molto spesso aiutano a semplificare e a circoscrivere il raggio di azione della propria attività imprenditoriale. 
Infatti conoscere la categoria alla quale appartiene la propria impresa può indirizzare meglio i propri obiettivi e le strategie di business, ma può anche aiutare ad approfondire il mercato di riferimento.
  • Microimpresa -  fatturato annuo o totale attivo di bilancio inferiore a 2mln di euro e meno di 10 dipendenti;
  • Piccola impresa - fatturato o totale attivo compreso tra 2 e 10mln di euro e tra 10 e 49 dipendenti ;
  • Media impresa - fatturato tra 10 e 50mln di euro oppure un totale di bilancio tra 10 e 43mln di euro e meno di 250 dipendenti;
  • Grande impresa - supera i limiti del precedente punto.

Se ne volete sapere di più

La definizione delle imprese in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio complessivo risulta indispensabile per determinare le imprese che possono beneficiare dei programmi o delle politiche dell'Unione europea (UE) destinati in maniera specifica alle piccole e medie imprese (PMI).

ATTO
Raccomandazione 2003/361della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003].

SINTESI
La definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese viene aggiornata per tenere conto degli sviluppi economici intervenuti dopo il 1996 (inflazione e crescita della produttività) e degli insegnamenti derivanti dall'esperienza pratica maturata. Lanuova definizione precisa la qualifica delle piccole e medie imprese (PMI) e la nozione di microimpresa. L'efficacia dei programmi e delle politiche comunitarie destinati a tali imprese ne risulta rafforzata. Si tratta di evitare che le imprese, il cui potere economico sia superiore a quello di una PMI, approfittino dei meccanismi di sostegno destinati in maniera specifica alle PMI.

Microimprese, piccole e medie imprese

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:
  • media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro
  • piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
  • microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
Imprese autonome, partner, collegate

La nuova definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante: 
  1. le imprese autonome;
  2. le imprese partner; 
  3. le imprese collegate. 
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). 

Un'impresa è autonoma se:
  • non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa
  • non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni; 
  • non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata. 
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:
  1. possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa
  2. quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente; 
  3. l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata. 
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (pdf) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

Valore giuridico della definizione

La definizione delle microimprese e quella delle piccole e delle medie imprese non è vincolante se non in alcune materie, come gli aiuti di Stato, l'attuazione dei fondi strutturali o i programmi comunitari, segnatamente il programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.
La Commissione europea incoraggia vivamente gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo d'investimento ad utilizzare tale classificazione come riferimento. Le misure adottate in favore delle PMI presenteranno così una maggior coerenza e una migliore efficacia. 

La Commissione ha adottato una nuova definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la definizione stabilita tramite la raccomandazione 96/280/CE.

ATTI COLLEGATI
 - Decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che stabilisce un programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013) [Gazzetta ufficiale L 310 del 09.11.2006].
- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 novembre 2005, dal titolo "Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una politica delle PMI moderna per la crescita e l'occupazione " [COM(2005) 551 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
- Proposta di decisione del Consiglio relativa al settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) [COM(2005) 119 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese [Gazzetta ufficiale L 10 del 13.01.2001] 


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