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lunedì 15 giugno 2009

IMPRESAMIA.IT-CDM - Fitto: non conformi alcune leggi locali (1)


All'esame alcune leggi delle Regioni Liguria, Lazio e Piemonte
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 12 giugno ha impugnato alcune leggi regionali e una provinciale. Infatti, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto (nella foto) sono state indicate come non conformi alla normativa nazionale leggi delle Regioni Liguria, Piemonte, Lazio, Calabria e della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la L.r.n.10 del 9/04/2009 recante: ''Norme in materia di bonifiche di siti contaminati'' della Regione Liguria la legge ''detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati e presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune previsioni che sono difformi dalle norme statali di riferimento contenute nel Codice dell'Ambiente''. A tal proposito, è stato evidenziato che la disciplina dei rifiuti, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione e pertanto le Regioni non possono disciplinare in contrasto con tale normativa. Altra legge ligure da esaminare è la L.r.n.12 del 28/4/2009 recante: “Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”. Tale legge, recante norme in materia sanitaria, eccede dalle competenze regionali in quanto alcune disposizioni che prevedono stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, peraltro senza individuare la relativa copertura finanziaria, per un verso contravvengono a specifici vincoli contenuti nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario stipulato dalla Regione il 6 marzo 2007, e per altro verso ampliano illegittimamente il novero dei destinatari delle procedure di stabilizzazione. Esse contrastano pertanto con il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché con le disposizioni delle leggi finanziarie dello Stato recanti i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia di rientro dallo stato di disavanzo e in materia di stabilizzazione del personale precario, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Contrastano inoltre con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché, risultando prive di copertura finanziaria, con l'art. 81 Cost.
Per quanto riguarda la Regione Lazio, la legge da rivedere è la L.r.n.14 del 16/4/2009 recante: “Disposizioni in materia di personale”. La Regione con il provvedimento in esame, che può essere considerato a tutti gli effetti una "legge di sanatoria", dispone, all'articolo 1, che venga "fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n.25…, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio", facendo salva la posizione economica per il personale in quiescenza. Tale disposizione è stata emanata a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 3108 dell’11/4/2008, che ha dichiarato l'illegittimità del regolamento regionale, che aveva attribuito le qualifiche dirigenziali a circa 475 dipendenti regionali, disponendo il conseguente annullamento degli inquadramenti nella qualifica suddetta. Tale disposizione, contravvenendo al giudicato, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 159/2005, n. 205/2004, n.39/2004, n. 194/2002, n.1/99).
Impugnata anche la L.r.n.11 del 7/4/2009 recante: “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte” della Regione Piemonte. La legge regionale, volta alla valorizzazione del patrimonio linguistico del Piemonte, attribuisce al dialetto piemontese il "valore di lingua piemontese" al fine di parificarla alle lingue minoritarie "occitana, franco-provenzale, francese e walser", e conferisce ad essa il medesimo tipo di tutela. Ciò eccede dalla competenza regionale e viola l'art. 6 Cost. (secondo il quale "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche") nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla l.n. 482/99, che non ricomprende il piemontese tra le lingue ritenute meritevoli di tutela, e dalla giurisprudenza costituzionale che pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela.

IMPRESAMIA.I-CDM - Fitto: non conformi alcune leggi locali (2)


Incostituzionali una legge della Regione Calabria e della Provincia di Bolzano
All'esame del Cdm di venerdì scorso anche una legge della Regione Calabria e della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la Regione Calabria, da rivedere è la L.r.n.11 del 30/4/2009 recante: “Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”. La Regione Calabria, che versa in una situazione di disavanzi nel settore sanitario per gli anni 2001, 2005 e 2006, 2007 e 2008, con la legge in esame provvede alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all’anno 2008 con l’innalzamento delle aliquote fiscali per l’anno 2009, e alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell’esercizio 2007 con un accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dalla legge stessa. Tale legge è incostituzionale nella parte in cui stabilisce e disciplina unilateralmente interventi per il ripiano del disavanzo senza tener conto dell'avviso già manifestato dai Ministeri interessati nel corso della collaborazione antecedente all'emanazione della legge e che avrebbe dovuto condurre alla stipula del Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali: essa viola pertanto il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.C'è anche una legge provinciale che deve essere rivista, la L.p.n.1 del 9/4/2009 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)”della Provincia di Bolzano. La legge provinciale in esame presenta diversi profili di illegittimità costituzionale sia in materia di contratti pubblici che di gestione dei rifiuti e tutela del suolo, in quanto vengono introdotte rilevanti differenze rispetto alla normativa nazionale di riferimento che è da considerare vincolante anche per le province autonome, anche alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale sulla materia. Inoltre alcune disposizioni in materia di personale provinciale prevedono la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone estranee all’amministrazione senza alcun limite d'età. In ciò, la Provincia eccede dalla sua competenza in quanto legifera in materie quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale che non rientrano tra quelle riservate alla Provincia dallo statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) ed o) della Costituzione in materia di ordinamento civile e previdenza sociale nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, una disposizione stabilisce che, al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino. La disposizione provinciale, nel richiedere come requisito necessario l'appartenenza al gruppo ladino per insegnare o collaborare nelle scuole ladine dell'infanzia, viola non solo le norme di attuazione dello statuto ma si pone anche in contrasto con le stesse disposizioni previste dallo Statuto. In particolare, si pone in contrasto con l'art. 19 che nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole materne nonché con l'art. 89, il quale prevede che i posti delle amministrazioni sono riservati a ciascuno dei tre gruppi linguistici e che tale attribuzione è effettuata gradualmente fino alla copertura dei posti vacanti. Di conseguenza, il requisito di appartenenza al gruppo linguistico ladini, richiesto in maniera specifica, comporta una lesione del principio di non discriminazione sancito non solo a livello costituzionale ma anche a livello comunitario.